Legge Ordinaria n. 930 del 18/10/1955 (Pubblicata nella G.U. del 27 ottobre 1955)
Agevolazioni tributarie per lo scioglimento e la trasformazione di società immobiliari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Nel  caso  di  liquidazione  di  societa' immobiliari, regolarmente
costituite  in  forma  di  societa'  azionarie  o  a  responsabilita'
limitata alla data del 31 dicembre 1953, non si fa luogo a tassazione
per  imposta di ricchezza mobile, se la liquidazione e le conseguenti
assegnazioni si soci siano state effettuate entro il 30 aprile 1956.
  La   disposizione  del  comma  precedente  si  applica  anche  alla
trasformazione  delle  stesse  societa'  in  societa'  in accomandita
semplice o in nome collettivo o in societa' semplice.
  Agli  effetti  della  presente  legge  si  intendono  per  societa'
immobiliari  quelle che nei cinque esercizi chiusi anteriormente alla
entrata  in  vigore della presente legge abbiano svolto una attivita'
limitata  esclusivamente  alla  proprieta'  e  alla  gestione di beni
immobili,   anche  se  nell'atto  costitutivo  siano  state  previste
operazioni  di commercio. Per dette societa' l'efficacia dell'art. 30
della legge 6 agosto 1954, n. 603, e' prorogata al 30 aprile 1956.
  Le  disposizioni  dei  commi  precedenti,  riguardanti l'imposta di
ricchezza mobile, hanno effetto dal 26 agosto 1954.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 ottobre 1955

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - ANDREOTTI

                                                    Visto,         il
Guardasigilli: MORO
 

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