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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Nel caso di liquidazione di societa' immobiliari, regolarmente
costituite in forma di societa' azionarie o a responsabilita'
limitata alla data del 31 dicembre 1953, non si fa luogo a tassazione
per imposta di ricchezza mobile, se la liquidazione e le conseguenti
assegnazioni si soci siano state effettuate entro il 30 aprile 1956.
La disposizione del comma precedente si applica anche alla
trasformazione delle stesse societa' in societa' in accomandita
semplice o in nome collettivo o in societa' semplice.
Agli effetti della presente legge si intendono per societa'
immobiliari quelle che nei cinque esercizi chiusi anteriormente alla
entrata in vigore della presente legge abbiano svolto una attivita'
limitata esclusivamente alla proprieta' e alla gestione di beni
immobili, anche se nell'atto costitutivo siano state previste
operazioni di commercio. Per dette societa' l'efficacia dell'art. 30
della legge 6 agosto 1954, n. 603, e' prorogata al 30 aprile 1956.
Le disposizioni dei commi precedenti, riguardanti l'imposta di
ricchezza mobile, hanno effetto dal 26 agosto 1954.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 ottobre 1955
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI
Visto, il
Guardasigilli: MORO