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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai componenti le Commissioni per gli esami di maturita' nei Licei
classici, scientifici ed artistici, di abilitazione negli Istituti
magistrali e tecnici e di diploma nei Conservatori di musica, i quali
non abbiano diritto alle indennita' di missione, spetta il compenso
giornaliero di lire 1600 (milleseicento); per i componenti ai quali
spetta detta indennita', il compenso giornaliero e' fissato nella
misura di lire 800 (ottocento). Agli uni e agli altri, inoltre, e'
concessa la propina di lire 40 (quaranta) per ogni candidato
esaminato.
Sono abrogati il secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1076, e gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo
7 maggio 1948, n. 1075, ratificati con legge 21 marzo 1953, n. 190.