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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai cittadini italiani, i quali dopo il 28 ottobre 1922 siano stati
perseguitati a seguito dell'attivita' politica da loro svolta contro
la dittatura fascista e abbiano subito una perdita della capacita'
lavorativa in misura non inferiore al 30 per cento, verra' concesso,
a carico del bilancio dello Stato, un assegno vitalizio di
benemerenza in misura pari a quello previsto dalla tabella D annessa
alla legge 10 agosto 1950, n. 648, compresi i relativi assegni
accessori, per il raggruppamento gradi, ufficiali inferiori.
Tale assegno sara' attribuito qualora causa immediata e diretta
della perdita di capacita' lavorativa siano stati:
a) la detenzione in carcere per reato politico a seguito di
imputazione o di condanna da parte del Tribunale speciale per la
difesa dello Stato, o di tribunali ordinari per il periodo anteriore
al 6 dicembre 1926, purche' non si tratti di condanne inflitte per i
reati contro la personalita' internazionale dello Stato, previsti
dagli articoli da 241 a 268 e 275 del Codice penale, le quali non
siano state annullate da sentenze di revisione ai sensi dell'art. 13
del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 316;
b) l'assegnazione a confino di polizia o a casa di lavoro,
inflitta esclusivamente in dipendenza dell'attivita' politica di cui
al primo comma;
c) atti di violenza o sevizie da parte di persone alle dipendenze
dello Stato o appartenenti a formazioni militari o paramilitari
fasciste, o di emissari del partito fascista.
Un assegno nella stessa misura sara' attribuito, nelle identiche
ipotesi, ai cittadini italiani che dopo il 7 luglio 1938 abbiano
subito persecuzioni per motivi d'ordine razziale.