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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio
finanziario dal 10 luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformita'
dello stato di previsione annesso alla presente legge.