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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato a far pagare le spese ordinarie e
straordinarie del Ministero degli affari esteri per l'esercizio
finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformita' dello
stato di previsione annesso alla presente legge.