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La Camera dei deputati ed il Senato della, Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario dal
1 luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformita' allo stato di
previsione annesso alla presente legge.