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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le integrazioni di vitto e i generi di conforto stabiliti con le
tabelle costituenti l'appendice n. 1 annessa agli stati di previsione
della spesa del Ministero della difesa per gli esercizi finanziari
dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952 e dal 1 luglio 1952 al 30 giugno
1953, sono concesse, dal 1 luglio 1951, alle identiche condizioni e
nelle medesime quantita' e qualita' previste per gli ufficiali, per i
sottufficiali e per i militari dell'Esercito, agli ufficiali, ai
sottufficiali ed ai militari del Corpo degli agenti di custodia
venuti a trovarsi in una delle seguenti posizioni di servizio:
allievi delle scuole sottufficiali; militari in allenamento per gare
atletiche; militari in servizio in sedi malariche; militari alle
esercitazioni in qualsiasi stagione dell'anno.