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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli accertamenti delle imposte dirette devono essere analiticamente
motivati.
La mancanza di motivazione produce nullita'.
La nullita' deve essere eccepita dal contribuente, a pena di
decadenza, nel ricorso alla Commissione di primo grado.
La motivazione non e' richiesta per l'accertamento dei redditi che
il contribuente abbia omesso di dichiarare, ne' quando la
dichiarazione manchi della indicazione analitica degli elementi
attivi e passivi richiesta, dall'art. 2 della legge 11 gennaio 1951,
n. 25.