Legge Ordinaria n. 1001 del 31/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 10 settembre 1956)
Aumento della tassa dovuta per la traduzione degli atti di stato civile redatti in lingua straniera.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'art.  16  della  legge  7  gennaio  1937, n. 23, sull'ordinamento
dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia, e'
sostituito dal seguente:
  "Per  ogni  atto  o documento dello stato civile, tradotto ai sensi
dell'art.   58   del   regio   decreto   9   luglio  1939,  n.  1238,
sull'ordinamento  dello  stato  civile,  deve  essere corrisposta una
tassa  di  concessione  governativa di lire 1000. La tassa e' di lire
600  quando  la  richiesta  sia  fatta  dal  Comune nell'interesse di
persone la cui poverta' sia constatata mediante certificato.
  "La  tassa  si  corrisponde  mediante  applicazione  di marche, che
debbono essere annullate con il timbro dell'Ufficio traduzioni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 31 luglio 1956

                               GRONCHI

                                             SEGNI - MORO - ANDREOTTI
                                                             - MEDICI

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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