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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 16 della legge 7 gennaio 1937, n. 23, sull'ordinamento
dell'Ufficio traduzioni presso il Ministero di grazia e giustizia, e'
sostituito dal seguente:
"Per ogni atto o documento dello stato civile, tradotto ai sensi
dell'art. 58 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238,
sull'ordinamento dello stato civile, deve essere corrisposta una
tassa di concessione governativa di lire 1000. La tassa e' di lire
600 quando la richiesta sia fatta dal Comune nell'interesse di
persone la cui poverta' sia constatata mediante certificato.
"La tassa si corrisponde mediante applicazione di marche, che
debbono essere annullate con il timbro dell'Ufficio traduzioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - MORO - ANDREOTTI
- MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO