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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli autisti che prestano la propria opera alle dipendenze di
titolari di impresa ovvero di titolari di attivita' comunque soggette
alle norme sugli assegni familiari o del loro nucleo familiare, anche
se addetti a servizi personali del titolare medesimo o dei componenti
del suo nucleo familiare, sono soggetti alle stesse forme di
previdenza e di assistenza sociale alle quali i titolari medesimi
sono tenuti per i propri dipendenti addetti all'impresa o
all'attivita' esercitata.