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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La concessione del contributo trentacinquennale dello Stato per la
sistemazione straordinaria di strade comunali, nella misura del 3,50
per cento annuo della spesa riconosciuta necessaria, prevista
dall'art. 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, per i soli esercizi
finanziari 1953-54 e 1954-55, e' prorogata per cinque anni,
limitatamente al completamento delle opere stradali per le quali era
stato richiesto nei termini il contributo e questo era stato concesso
soltanto parzialmente.
Conseguentemente e' prorogata per lo stesso periodo di tempo la
disposizione dell'art. 4 della stessa legge, nei riguardi delle opere
di cui sopra.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROMITA -
TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO