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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 2 del testo unico di legge sulla liquidazione e concessione
dei supplementi di congrua, degli onorari e degli assegni per spese
di culto al clero, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n.
227, e' abrogato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO