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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai piccoli imprenditori agricoli, di cui all'art. 5, lettere A e B
del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1952, n. 1317,
i quali, per effetto delle avversita' meteoriche verificatesi
dall'inizio dell'annata agraria 1954-55 fino al 31 marzo 1956 abbiano
subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 45 per cento
del prodotto lordo totale e' concessa la rateazione, fino ad un
massimo di 24 rate, delle imposte erariali e locali e dei contributi
unificati gravanti sull'azienda, per le quote non ancora scadute
dell'esercizio finanziario in corso.
La rateazione delle imposte comporta anche la rateazione delle
relative sovrimposte e delle addizionali.