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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali da assentire
ai sensi del regio decreto-legge 18 giugno 1936, n. 1338, convertito,
con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1937, n. 402, sono
sottoposte al pagamento di un canone annuo per ettaro nella seguente
misura:
per le pertinenze di 1ª classe lire 22.000;
per le pertinenze di 2ª classe lire 18.000;
per le pertinenze di 3ª classe lire 12.000;
per le pertinenze di 4ª classe lire 8.000.
L'autorita' che procede alla concessione ha facolta', sentito
l'Ispettorato provinciale della agricoltura, di aumentare fino al 30
per cento o di ridurre sino al 20 per cento, la misura del canone
annuo indicato nel comma precedente.