Legge Ordinaria n. 1034 del 26/07/1956 (Pubblicata nella G.U. del 15 settembre 1956)
Modifica dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 novembre 1947, n. 1363: Passaggio in ruolo di alcune categorie del personale dipendente da aziende ferrotranviarie e degli agenti dei servizi di navigazione aventi qualifiche assimilate.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aziende
soggette all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e
successive  modificazioni,  gli agenti che rivestono le qualifiche di
guardiano,  fattorino  di ufficio e dattilografo nonche' la qualifica
di  alunno  d'ordine  e  di  stazione, sostitutiva della qualifica di
scritturale  per  effetto  della  legge 6 agosto 1954, n 858, cessano
dall'appartenere  alla  categoria  del  personale avventizio prevista
dall'art.  3  del  decreto  legislativo  9  novembre 1947, n. 1363, e
passano  a  far  parte della categoria del personale di ruolo, quando
abbiano  compiuto  due  anni  di  effettivo  servizio e sempreche' in
possesso dei prescritti requisiti fisici e morali.
  Il  servizio  gia'  prestato  da  tali agenti e' valido ai fini del
compimento del periodo di prova previsto dall'art. 13 dell'allegato A
al regio decreto n. 148 e ai fini del loro trasferimento in ruolo non
valgono  i  limiti  di  eta' previsti dall'art. 10 dell'allegato A al
richiamato decreto n. 148.
 

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