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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle aziende
soggette all'applicazione del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, e
successive modificazioni, gli agenti che rivestono le qualifiche di
guardiano, fattorino di ufficio e dattilografo nonche' la qualifica
di alunno d'ordine e di stazione, sostitutiva della qualifica di
scritturale per effetto della legge 6 agosto 1954, n 858, cessano
dall'appartenere alla categoria del personale avventizio prevista
dall'art. 3 del decreto legislativo 9 novembre 1947, n. 1363, e
passano a far parte della categoria del personale di ruolo, quando
abbiano compiuto due anni di effettivo servizio e sempreche' in
possesso dei prescritti requisiti fisici e morali.
Il servizio gia' prestato da tali agenti e' valido ai fini del
compimento del periodo di prova previsto dall'art. 13 dell'allegato A
al regio decreto n. 148 e ai fini del loro trasferimento in ruolo non
valgono i limiti di eta' previsti dall'art. 10 dell'allegato A al
richiamato decreto n. 148.