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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga a quanto e' previsto dall'art. 1, ultimo comma, del testo
unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, gli
assegni familiari spettano ai lavoratori stranieri immigrati in
Italia anche se le persone a carico per le quali la corresponsione
degli assegni e' prevista risiedono nello Stato del quale i
lavoratori stessi sono cittadini.
La disposizione di cui al precedente comma si applica ai lavoratori
stranieri cittadini di Stati i quali provvedono ad un trattamento di
reciprocita' in favore dei cittadini italiani ed ha effetto dalla
stessa data di decorrenza con la quale il trattamento di reciprocita'
e' attuato dal Paese del quale i lavoratori stessi sono cittadini.
Restano salve le particolari disposizioni previste in materia dalle
Convenzioni internazionali stipulate tra l'Italia ed altri Stati.