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La Camera, dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La lettera a) del primo comma dell'art. 25 della legge 19 marzo
1955, n. 160, e' cosi' sostituita:
"a) fino a quando non sia espletata la prima sessione degli esami
di abilitazione di cui alla legge 19 dicembre 1955, n. 1440, e non
sia data attuazione all'art. 7 della legge stessa, hanno diritto a
conferma nell'incarico gli insegnanti non abilitati che si trovino in
servizio quali incaricati nelle scuole e negli istituti di istruzione
media classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - ROSSI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO