Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' prorogato al 30 giugno 1957 il termine stabilito con la legge 14
luglio 1955, n. 617, per il versamento al Fondo per l'indennita' agli
impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti
a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con
modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per
l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione,
previsto dall'art. 5 dello stesso decreto, alle disposizioni
contenute nell'art. 4 del decreto medesimo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 luglio 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI
Visto, il
Guardasigilli: MORO