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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I marittimi militarizzati, che si trovino nelle condizioni previste
dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, possono presentare
domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per
la liquidazione, relativamente al periodo dal 1 marzo 1943 al 15
aprile 1946, dell'indennita' mensile di cui agli articoli 1 e 2 della
legge predetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a pena di decadenza.