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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il periodo di servizio quale ufficiale assistente tecnico di
complemento, richiesto dalle vigenti disposizioni per la
partecipazione degli ufficiali di complemento del Corpo del genio
aeronautico, ruolo assistenti tecnici, ai concorsi per la nomina a
sottotenente in servizio permanente del ruolo stesso, e' ridotto da
venti a dodici mesi.
Ai fini della partecipazione dei predetti ufficiali di complemento
ai concorsi per la nomina a sottotenente in servizio permanente del
Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e' richiesto
il possesso di uno qualsiasi dei diplomi di scuola media superiore
stabiliti dall'art. 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848.