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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 8 della legge 1 febbraio 1956, n. 53, recante provvedimenti
per lo sviluppo della piccola proprieta' contadina, e' sostituito dal
seguente:
"L'ammortamento dei mutui contratti a norma dell'art. 2 del decreto
legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni,
avra' inizio col 1 gennaio e col 1 luglio successivo allo scadere del
secondo anno dalla somministrazione del mutuo in tutti i casi di
formazione della piccola proprieta' contadina contemplati dall'art. 3
della legge 1 febbraio 1956, n. 53.
Durante i primi due anni saranno dovuti i soli interessi
sull'importo del mutuo. Ove il debitore lo richieda, gli Istituti di
credito agrario addebiteranno tali interessi in un conto speciale, da
regolarsi ad un tasso uguale a quello dei mutuo, ed al quale sara'
accreditato il contributo versato dallo Stato durante detto periodo.
Al termine dei due anni il caldo debitore di tale conto sara', a
richiesta dell'interessato, consolidato in mutuo suppletivo, a
condizioni uguali a quelle del mutuo principale e da ammortarsi in
uguale periodo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO -
MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO