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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'efficacia delle norme di cui all'art. 5 della legge 24 luglio
1951, n. 971, e' estesa ai sergenti maggiori dell'Esercito i quali
negli anni 1955 e 1956 abbiano compiuto o compiranno il 13° anno di
anzianita' nel grado.