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Legge Ordinaria n. 1224 del 19/10/1956 (Pubblicata nella G.U. del 7 novembre 1956)
Sovvenzioni, contro cessione del quinto della retribuzione a favore degli iscritti agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  Casse  per  le  pensioni  ai  dipendenti  degli enti locali, ai
sanitari, agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate,
agli   ufficiali   giudiziari   e   aiutanti   ufficiali  giudiziari,
amministrate  dalla  Direzione  generale degli Istituti di previdenza
del  Ministero  del tesoro, sono autorizzate a concedere sovvenzioni,
contro  cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri
fondi ed a favore dei propri iscritti.
  Alle sovvenzioni effettuate a favore del personale dipendente degli
Enti locali si applicano le norme concernenti le agevolazioni fiscali
previste per i prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio
o  salario,  concessi  dal  Fondo  per il credito ai dipendenti dallo
Stato.
  Le  concessioni  di  sovvenzioni effettuate a favore degli iscritti
non  dipendenti  da  Enti  locali sono soggette alla formalita' della
registrazione  e  scontano  la relativa imposta nella misura prevista
dal n. 42 della tabella B allegata al regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3269 e successive modificazioni.
  Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle del n. 6
dell'art.  20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e del terzo comma
dell'art. 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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