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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le Casse per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, ai
sanitari, agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate,
agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari,
amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza
del Ministero del tesoro, sono autorizzate a concedere sovvenzioni,
contro cessione del quinto della retribuzione, ciascuna con i propri
fondi ed a favore dei propri iscritti.
Alle sovvenzioni effettuate a favore del personale dipendente degli
Enti locali si applicano le norme concernenti le agevolazioni fiscali
previste per i prestiti diretti, verso cessione di quote di stipendio
o salario, concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dallo
Stato.
Le concessioni di sovvenzioni effettuate a favore degli iscritti
non dipendenti da Enti locali sono soggette alla formalita' della
registrazione e scontano la relativa imposta nella misura prevista
dal n. 42 della tabella B allegata al regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3269 e successive modificazioni.
Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle del n. 6
dell'art. 20 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e del terzo comma
dell'art. 39 della legge 24 maggio 1952, n. 610.