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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nei riguardi degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai
dipendenti degli enti locali, alla Cassa per le pensioni ai sanitari
e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e delle scuole
elementari parificate, amministrate dagli Istituti di previdenza
presso il Ministero del tesoro, le disposizioni contenute nella legge
27 febbraio 1955, n. 53, concernente l'esodo volontario sono
integrate e modificate da quelle di cui alla presente legge.