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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A favore dei titolari di trattamento di quiescenza a carico della
Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e dei titolari
di trattamento di quiescenza a carico della Cassa per le pensioni
agli insegnanti di asilo e delle scuole elementari parificate,
relativo a cessazione dal servizio anteriore al 31 dicembre 1953, e'
concesso, a decorrere dal 1 gennaio 1954, un aumento annuo lordo,
sulla parte del trattamento stesso costituita dalla pensione, di
importo pari al 125 per cento del rispettivo assegno supplementare.
I nuovi importi risultanti per le pensioni sono arrotondati per
eccesso di 100 in 100 lire.
Nel caso di trattamento di quiescenza ad onere ripartito tra Stato,
Cassa pensioni ed eventualmente Enti locali, l'aumento di cui al
comma primo si determina prendendo a base:
rispettivamente, la quota, di assegno supplementare a carico
della Cassa pensioni e quelle eventuali a carico di Enti locali, nel
caso in cui il pagamento del trattamento e' fatto dalla Cassa
pensioni;
la sola quota di assegno supplementare a carico della Cassa
pensioni, nel caso in cui il pagamento del trattamento e' fatto dallo
Stato.