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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Associazione nazionale vittime civili di guerra, eretta in ente
morale con decreto del Capo provvisorio dello Stato 19 gennaio 1947,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 febbraio 1947, n. 28, e' dotata
di personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposta alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne approva
i bilanci.