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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga all'art. 5 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615,
il Ministero della marina mercantile e' autorizzato ad espletare un
concorso straordinario per soli titoli, per il conferimento dei posti
di grado iniziale nel ruolo tecnico di gruppo A del Ministero stesso.
Al concorso di cui al comma precedente possono partecipare:
a) i funzionari statali appartenenti da almeno cinque anni a
ruoli tecnici, civili e militari, di gruppo A, che siano in possesso
del diploma di laurea in ingegneria navale e meccanica;
b) i liberi professionisti, in possesso del diploma di ingegneria
navale e meccanica, i quali:
1) abbiano svolto per almeno cinque anni attivita'
professionale;
2) o abbiano svolto con piena soddisfazione, per almeno quattro
anni, attivita' professionale nell'interesse del Ministero della
marina mercantile, ai sensi dell'art. 57 del regio decreto-legge 8
maggio 1924, n. 843.
I predetti debbono essere in possesso di tutti i requisiti
prescritti per l'assunzione nelle carriere statali e non debbono aver
superato l'eta' di quarantacinque anni.
Ai fini del raggiungimento del periodo di cinque anni di cui alle
lettere a) e b) n. 1, il periodo di appartenenza ai ruoli tecnici di
gruppo A e' cumulabile con quello dell'attivita' professionale.
Due dei posti sono riservati ai professionisti di cui alla lettera
b) n. 2.