Legge Ordinaria n. 1260 del 23/10/1956 (Pubblicata nella G.U. del 17 novembre 1956)
Riversibilità delle pensioni per i militari reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento o dalle zone delle operazioni fuori del territorio metropolitano.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Per  i  militari  dell'Esercito,  della  Marina, dell'Aeronautica e
della Guardia di finanza, che abbiano contratto matrimonio durante il
servizio  permanente  dopo  il  compimento  del cinquantesimo anno di
eta',  il  termine di due anni stabilito dal primo comma dell'art. 13
del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e' ridotto di un periodo
pari  a quello trascorso, nel quadriennio antecedente alla cessazione
dal  servizio  permanente, in prigionia di guerra o internamento o in
zone di operazioni fuori del territorio metropolitano.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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