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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e
della Guardia di finanza, che abbiano contratto matrimonio durante il
servizio permanente dopo il compimento del cinquantesimo anno di
eta', il termine di due anni stabilito dal primo comma dell'art. 13
del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e' ridotto di un periodo
pari a quello trascorso, nel quadriennio antecedente alla cessazione
dal servizio permanente, in prigionia di guerra o internamento o in
zone di operazioni fuori del territorio metropolitano.