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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La lettera f) del primo comma dell'art. 1 della legge 10 gennaio
1952, n. 38, e' sostituita dalla seguente:
"f) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti
con scopi di pubblica utilita', in conformita' alle leggi ed ai
decreti che specificatamente le autorizzano, ed in obbligazioni
emesse dagli istituti ed enti predetti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 ottobre 1956
GRONCHI
SEGNI - VIGORELLI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO