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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 229 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dal seguente:
"I progetti di opera per le provviste di acqua potabile alle
popolazioni rurali e quelli per la costruzione di case, considerati
nelle disposizioni sulla bonifica integrale e a favore dei territori
montani, sono sottoposti al parere del medico provinciale qualora
l'importo non superi i 50 milioni.
I progetti di cui sopra, nonche' quelli di borgate rurali sono
sottoposti al parere del Consiglio provinciale di sanita' quando il
loro importo sia compreso tra i 50 e i 150 milioni.
Per i progetti il cui importo superi i 150 milioni, o che
interessino piu' Province, deve essere udito il Consiglio superiore
di sanita'".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - COLOMBO
Visto, il
Guardasigilli: MORO