Legge Ordinaria n. 1301 del 13/11/1956 (Pubblicata nella G.U. del 27 novembre 1956)
Norme per il funzionamento del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  99  della  legge  10 agosto 1950, n. 648, e' sostituito dal
seguente:
  "Le  pensioni,  gli assegni e le indennita' previsti dalla presente
legge sono liquidati dal Ministro per il tesoro.
  "Al  Ministro medesimo spetta di provvedere alla liquidazione ed al
riparto delle pensioni, assegni od indennita', anche per la quota che
debba  far  carico  ad  altri Enti in concorso con lo Stato, i quali,
pertanto, non possono eseguire alcun pagamento se non in base al
  provvedimento  del  Ministro  suddetto,  notificato  nelle forme di
  legge.
"Il Ministro delibera, su proposta del Comitato di liquidazione,
nominato  con  decreto  del  Capo dello Stato, udito il Consiglio dei
Ministri  e  composto  di  un  presidente  di sezione della Corte dei
conti,  che lo presiede e di un numero di membri da venti a cinquanta
a seconda delle esigenze delle sue funzioni.
  "E'  in facolta' del Ministro per il tesoro di affidare le funzioni
di  vice-presidente  del Comitato a non oltre quattro membri di esso,
scelti  fra i magistrati della Corte di cassazione e fra i magistrati
del  Consiglio  di  Stato  e  della  Corte dei conti con funzioni non
inferiori a quelle di consigliere.
  "I  membri  del  Comitato  sono  scelti  tra  gli appartenenti alle
seguenti   categorie,  anche  se  a  riposo:  magistrati  dell'Ordine
giudiziario  con  funzioni  non  inferiori  a quelle di magistrato di
Corte  d'appello  o  equiparate,  magistrati del Consiglio di Stato e
della  Corte  dei  conti  con  funzioni  non  inferiori  a  quelle di
referendario,  ufficiali  generali  o  superiori  medici,  professori
ordinari, straordinari e liberi docenti di Universita' - a preferenza
delle Facolta' di medicina - direttori generali e funzionari di grado
immediatamente inferiore.
  "Il  Ministro per il tesoro designa non oltre un quinto dei membri,
anche   al   di   fuori   delle  categorie  suindicate,  su  proposta
dell'Associazione  nazionale  mutilati ed invalidi di guerra; designa
altresi' due membri su, proposta dell'Associazione nazionale famiglie
dei  Caduti  in  guerra,  due  membri  su  proposta dell'Associazione
nazionale  vittime  civili di guerra e due membri aventi la qualifica
di mutilato o di invalido per la lotta di liberazione.
  "Tutti  i  membri  durano  in  carica  due  anni  e  possono essere
riconfermati.
  "Alla  direzione  della  segreteria  del  Comitato  e'  preposto un
funzionario  del  Ministero  del tesoro con qualifica non inferiore a
quella di direttore di divisione".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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