Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A far parte delle Sezioni giurisdizionali ordinarie e speciali
della Corte dei conti possono essere destinati anche
vice-referendari; essi hanno voto deliberativo negli affari dei quali
sono relatori.
Vice referendari sono altresi' addetti all'ufficio del pubblico
ministero per esercitarvi, quali sostituti, le relative funzioni.
Funzionari del ruolo di gruppo B della Corte dei conti esercitano
presso le sezioni giurisdizionali le mansioni di segretari.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO