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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 96, sono aggiunti i
seguenti commi:
"Con l'assegno vitalizio di benemerenza sono concessi tutti gli
assegni accessori previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 648, e
successive modificazioni.
L'assegno stesso e' riversibile.
L'assegno previsto dagli articoli 1 e 2 non e' cumulabile con la
eventuale pensione di guerra concessa per lo stesso titolo. E' in
facolta' degli interessati di optare per il trattamento piu'
favorevole".