Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' consentito agli aiutanti delle cancellerie e
segreterie giudiziarie, gia' dichiarati non idonei, di ripetere
l'istanza per il passaggio o per l'assunzione nel ruolo dei
funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B)
previsto dagli articoli 2 e 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria o che, comunque,
contrasti con la presente legge.