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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa massima di lire 450.000.000 quale
contributo alle provvidenze adottate a favore del personale
licenziato del bacino carbonifero del "Sulcis" e concordate con
l'Alta Autorita' della C.E.C.A.
In relazione alle norme contenute nel paragrafo 23 della
Convenzione sulle disposizioni transitorie annesse al Trattato che
istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, firmato a
Parigi il 18 aprile 1951, e ratificato dalla Repubblica italiana con
legge 25 giugno 1951, n. 766.
Entro il limite della somma di cui al precedente comma il Ministro
per l'industria e per il commercio di concerto con il Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale stabilira' la misura del contributo
medesimo e ne disporra' l'erogazione a favore della Societa'
carbonifera sarda.