Legge Ordinaria n. 1325 del 08/11/1956 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1956)
Corresponsione degli indennizzi ai titolari di beni, diritti ed interessi italiani nei territori assegnati alla Jugoslavia.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  titolari di beni di cui all'art. 1 della legge 5 dicembre 1949,
n.  1064,  a  quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 luglio
1952,  n.  1131,  nonche'  a quelli di cui all'art. 2, punto secondo,
lettere  a)  e b), dell'Accordo italo-jugoslavo del 18 dicembre 1954,
reso  esecutivo  col decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo
1955,  n.  210, verra' liquidato e corrisposto, a valere sull'importo
previsto  dall'art.  2, punto secondo, lettera b), e punto terzo, del
citato  Accordo  italo-jugoslavo  del 18 dicembre 1954, un indennizzo
calcolato sulla base del valore 1938 attribuito ai beni, moltiplicato
per i seguenti coefficienti di maggiorazione:
    a) 35 sino al valore di 200.000 lire;
    b)  20 sul valore eccedente le 200.000 lire e fino a 2.000.000 di
lire.
  Sui  valori  eccedenti  i  2.000.000  di  lire  verra' applicato il
coefficiente  risultante  dal residuo delle somme disponibili dopo la
liquidazione di cui alle lettere a) e b).
  In  attesa  della determinazione di tale coefficiente, il Ministero
del   tesoro   concedera'  acconti  in  base  a  un  coefficiente  di
rivalutazione non superiore a 5.
  Dagli   indennizzi   come   sopra   calcolati   vanno  detratte  le
anticipazioni  corrisposte  ai  sensi  della legge 31 luglio 1952, n.
1131.
 

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