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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, e' ratificato, a
norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo
1946, n. 98, con la seguente modificazione:
Art. 12. - Sono aggiunti i seguenti commi 2-bis e 2-ter:
"Al personale proveniente dai ruoli del servizio permanente
effettivo della disciolta Milizia nazionale della strada, di cui alla
lettera b) degli articoli 5 e 6, l'anzianita' di grado, posseduta da
ciascuno nei ruoli di provenienza, e' computabile ai fini
dell'avanzamento.
Gli appartenenti alla disciolta Milizia della strada che prestino
servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono tenuti a
restituire, dopo la rivalutazione della loro carriera, in base ai
servizi prestati nella Milizia predetta, l'indennita' di liquidazione
da essi eventualmente percepita per effetto della soppressione della
Milizia stessa, secondo le modalita' che saranno stabilite dal
Ministero del tesoro, sentito il Ministero dell'interno".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - TAMBRONI -
ROMITA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: MORO