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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 2 della legge 7 maggio 1954, n. 203, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 2. - La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di
servizio militare puo' essere concessa, con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, agli
ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, che abbiano compiuto cinquanta
anni di servizio militare, valutati secondo le disposizioni contenute
nel testo unico approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, e
successive modificazioni, in quanto applicabili per i sottufficiali,
integrate con le norme di cui all'art. 4 della presente legge.
La concessione della decorazione agli ufficiali e sottufficiali del
Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza ha luogo su proposta del Ministro per la difesa, di
concerto, rispettivamente, con il Ministro per le finanze e con il
Ministro per l'interno".