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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I mutui previsti dall'art. 6 della legge 21 maggio 1955, n. 463,
possono essere contratti dall'Azienda nazionale autonoma delle strade
statali per il finanziamento di opere di completamento, di raddoppio
o di adeguamento di autostrade statali gia' esistenti, fino al limite
di 50 miliardi di lire.
L'ammontare dei mutui che l'Azienda nazionale autonoma delle strade
statali potra' annualmente contrarre, fino alla complessiva
concorrenza di 50 miliardi di lire di cui al comma precedente, e'
ripartito negli esercizi finanziari dal 1956-57 nella seguente
misura:
Esercizio 1956-57............................... 4 miliardi
" 1957-58............................... 8 "
" 1958-59............................... 8 "
" 1959-60............................... 8 "
" 1960-61............................... 8 "
" 1961-62............................... 5 "
" 1962-63............................... 4 "
" 1963-64............................... 3 "
" 1964-65............................... 2 "
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Totale... 50 miliardi
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