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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109,
concernente la riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione
sullo zucchero, la istituzione di un diritto erariale sul melasso
destinato alla dezuccherazione e la esenzione dall'imposta di fabbri
cazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per
le Attivita' Assistenziali italiane ed Internazionali, con le
seguenti modificazioni:
Il primo comma dell'art. 2 e' sostituito con il seguente:
"Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con i Ministri
per l'industria e commercio e per la agricoltura e foreste, sara'
stabilito per ogni esercizio finanziario un contingente di zucchero,
non superiore a 60.000 quintali, da impiegarsi, ripartito tra le
aziende produttrici interessate e con pagamento dell'aliquota ridotta
di cui al secondo comma dell'articolo precedente, per la produzione
di latte condensato zuccherato con latte in tutto o in parte
scremato".
All'art. 5 e' aggiunto il seguente comma:
"Fino al 30 giugno 1957 il diritto erariale di cui al precedente
comma non verra' applicato su 400.000 quintali di produzione
nazionale di saccarosio contenuto nei melassi. I contingenti esentati
dal pagamento del diritto erariale verranno disposti in favore di
ogni produttore in misura proporzionali alla produzione media
dell'ultimo anno".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI - ZOLI
- MEDICI - CORTESE -
COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: MORO