Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
A decorrere dal 1 gennaio 1956, le disposizioni dell'art. 3 della
legge 29 marzo 1951, n. 210, si applicano anche ai sottufficiali in
servizio permanente effettivo ed ai sottufficiali e militari di
truppa in rafferma dell'Arma dei carabinieri che gia' in carriera
continuativa alla data di entrata in vigore della legge suddetta,
raggiungano posteriormente ai 31 dicembre 1955 il limite di eta' per
il collocamento a riposo senza aver raggiunto il limite di servizio
di cui alle disposizioni vigenti anteriormente all'emanazione della
legge medesima.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: MORO