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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A far tempo dall'esercizio 1957-58, l'assegnazione a carico delle
spese complementari della parte ordinaria del bilancio
dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il rinnovamento
del materiale rotabile e delle navi traghetto, e' stabilita in misura
non superiore al 5 per cento dei prodotti del traffico.