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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La facolta' prevista dall'art. 3 della legge 4 marzo 1952, n. 110,
ai fini della determinazione di uno speciale regime di imposizione
dell'imposta generale sull'entrata per il commercio delle acque e
bevande gassate, deve intendersi riferita anche al commercio delle
acque minerali naturali, medicinali o da tavola.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI -
MEDICI - CORTESE
Visto, il Guardasigilli: MORO