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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 3 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, e' sostituito dal
seguente:
"La Giunta municipale si compone del sindaco che la presiede, e di:
quattordici assessori e quattro supplenti nei Comuni con
popolazione superiore ai 500.000 abitanti;
dodici assessori e tre supplenti nei Comuni con popolazione
superiore ai 250.000 abitanti;
dieci assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000
abitanti;
sei assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000
abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di
provincia;
quattro assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000
abitanti e due assessori negli altri.
Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori
supplenti e' di due".