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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire un miliardo per
l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire due miliardi per ciascuno
degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1960-61 per il
potenziamento, miglioramento ed il risanamento del patrimonio
zootecnico da attuarsi mediante:
a) la concessione di contributi ad enti, ad associazioni, a
singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai
consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per
l'attuazione di programmi diretti allo sviluppo zootecnico, in
determinate zone e per determinate specie di animali;
b) la concessione di contributi ad enti, ad associazioni, a
singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai
consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per
iniziative dirette al risanamento del bestiame in determinate zone e
per determinate specie di animali;
c) la concessione di contributi ad enti ed associazioni per
l'organizzazione della monta pubblica e della fecondazione
artificiale, limitatamente alla specie bovina;
d) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento
del bestiame iscritto ai libri genealogici, con particolare
riferimento alle razze bovine da latte;
e) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento
del bestiame nelle zone montane che producono soggetti destinati
all'allevamento, alla riproduzione, al ripopolamento ed alla rimonta
di altre imprese zootecniche, con particolare riferimento alle razze
bovine da latte;
f) l'erogazione di fondi agli Ispettorati comparti mentali agrari
ed agli Ispettorati provinciali dell'agri coltura per iniziative a
carattere straordinario diretto al potenziamento della produzione
zootecnica, all'intensificazione della dimostrazione pratica e
dell'assistenza tecnica agli allevatori, nonche' per il controllo
delle iniziative previste dalla presente legge.