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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero della difesa ha facolta' di bandire arruolamenti
volontari a premio con ferma di anni sei nel Corpo equipaggi militari
marittimi (C.E.M M.).
Per gli arruolamenti volontari si osservano le norme del testo
unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e
successive modificazioni.
Agli arruolati sono applicabili, in quanto non contrarie e non
modificate dalla presente legge, tutte le disposizioni riguardanti il
personale volontario a premio previsto dal citato testo unico e
successive modificazioni, comprese quelle relative alla frequenza del
corso ordinario, la cui durata per ciascuna categoria e specialita'
e' stabilita dal Ministero della difesa.