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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'art. 31 del nuovo testo della legge generale
sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499,
e' abrogato e sostituito dal seguente:
"In forza di atti sottoscritti da un procuratore, l'intavolazione
contro il rappresentato puo' eseguirsi soltanto se la procura sia
speciale per quel determinato affare, oppure se non sia anteriore di
piu' di cinque anni alla presentazione della domanda
d'intavolazione".