Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 53 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e' sostituito
dal seguente:
"Il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, puo' stabilire, con proprio decreto, a favore dei
Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone
annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni
chilowatt nominale concesso.
Con lo stesso decreto, il sovracanone e' ripartito fra gli enti di
cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni
economiche e dell'entita' del danno eventualmente subito in
dipendenza della concessione.
Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche
siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono
derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in
quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere
ripartito.
Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la
stessa scadenza del canone governativo".