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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio
delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere,
architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della
professione di dottore commercialista nonche' di abilitazione nelle
discipline statistiche.
I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in citta' sedi
di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal
regolamento di cui al successivo art. 3.