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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194,
concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi
grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione
inferiore a 48° C, modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi
animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C e degli
oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12°
C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti,
nonche' la disciplina fiscale degli oli e grassi animali con punto di
solidificazione superiore a 30° C, con le seguenti modificazioni:
All'art. 3 e' aggiunto il seguente comma:
"I prodotti importati dall'estero, contenenti oli o grassi animali
con punto di solidificazione non superiore ai 30° C sono soggetti a
sovrimposta di confine nella misura di cui alla lettera a) del
presente articolo sulla quantita' di oli o grassi animali in essi
presente, da accertarsi mediante analisi eseguibile presso i
laboratori chimici delle Dogane".
All'art. 4 e' aggiunto il seguente comma:
"Qualora invece gli acidi grassi di cui all'art. 1 vengano
impiegati nell'uso di cui al precedente comma sotto vigilanza fiscale
continuativa, nei casi in cui sia prevista, potra' prescindersi dalla
preventiva denaturazione degli acidi stessi. In tal caso allo scarico
della relativa imposta si fara' luogo mediante verbale di impiego da
redigersi dai funzionari preposti alla vigilanza".
Il primo comma dell'art. 17 e' sostituito con i seguenti:
"Negli stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque
si lavorano oli di semi o olio d'oliva, nonche' nei relativi
depositi, e' vietato introdurre gli acidi grassi di cui al precedente
art. 1.
E' consentita l'introduzione nelle raffinerie di oli di semi dei
prodotti di cui all'art. 2 del presente decreto".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1956
GRONCHI
SEGNI - ANDREOTTI -
COLOMBO - CORTESE
- ZOLI - MORO -
MEDICI - MATTARELLA
Visto, il Guardasigilli: MORO