Legge Ordinaria n. 1386 del 20/12/1956 (Pubblicata nella G.U. del 22 dicembre 1956)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48° C, modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C e degli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, nonchè la disciplina fiscale degli olii e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito  in legge il decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194,
concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi
grassi  di  origine  animale  e vegetale con punto di solidificazione
inferiore a 48° C, modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi
animali  con  punto  di solidificazione non superiore a 30° C e degli
oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12°
C,  ottenuti  dalla  lavorazione  di  oli e grassi vegetali concreti,
nonche' la disciplina fiscale degli oli e grassi animali con punto di
solidificazione superiore a 30° C, con le seguenti modificazioni:
  All'art. 3 e' aggiunto il seguente comma:
  "I  prodotti importati dall'estero, contenenti oli o grassi animali
con  punto  di solidificazione non superiore ai 30° C sono soggetti a
sovrimposta  di  confine  nella  misura  di  cui  alla lettera a) del
presente  articolo  sulla  quantita'  di oli o grassi animali in essi
presente,   da   accertarsi  mediante  analisi  eseguibile  presso  i
laboratori chimici delle Dogane".
  All'art. 4 e' aggiunto il seguente comma:
  "Qualora  invece  gli  acidi  grassi  di  cui  all'art.  1  vengano
impiegati nell'uso di cui al precedente comma sotto vigilanza fiscale
continuativa, nei casi in cui sia prevista, potra' prescindersi dalla
preventiva denaturazione degli acidi stessi. In tal caso allo scarico
della  relativa imposta si fara' luogo mediante verbale di impiego da
redigersi dai funzionari preposti alla vigilanza".
  Il primo comma dell'art. 17 e' sostituito con i seguenti:
  "Negli stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque
si  lavorano  oli  di  semi  o  olio  d'oliva,  nonche'  nei relativi
depositi, e' vietato introdurre gli acidi grassi di cui al precedente
art. 1.
  E'  consentita  l'introduzione  nelle raffinerie di oli di semi dei
prodotti di cui all'art. 2 del presente decreto".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 20 dicembre 1956

                               GRONCHI

                                                  SEGNI - ANDREOTTI -
COLOMBO - CORTESE
- ZOLI - MORO -
MEDICI - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: MORO
 

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